Ad integrazione di quanto già previsto nello statuto, nel mese di gennaio 2010 è stato adottato un regolamento generale in modo che questa associazione potesse intraprendere la propria attività.
Successivamente, il consiglio di presidenza ha rilevato la necessità di adottare un nuovo statuto, soprattutto al fine di prevedere alcune clausole obbligatorie per legge.
Pertanto, è stata predisposta una bozza lavoro osservando le seguenti linee guida:
- finalità di promozione sociale;
-
adozione delle clausole obbligatorie
per legge;
A seguito dell'assemblea straordinaria dei soci del 28 dicembre 2010, è stato così approvato il seguente statuto, che sostituisce il precedente approvato in sede di costituzione dell'associazione.
Statuto Associazione
Titolo I -
Disposizioni generali
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
1.
E' costituita ai sensi del codice civile una associazione
senza scopo di lucro denominata “6 APRILE”, con sede sociale in L’Aquila, fraz.
Collefracido, via Monsignor Giovanni Ceci, d’ora in avanti designata
semplicemente come Associazione,
operante ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge sulle Attività di Promozione Sociale.
Art. 2 – Finalità
1.
L'Associazione è un istituto unitario apolitico e non ha scopo di lucro,
persegue finalità di utilità e solidarietà sociale a favore di associati o di
terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2.
L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura,
dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite
dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere
prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri
aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti.
Art. 3 – Attività principali
1.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione si propone di:
-
predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento
d’attività e servizi compatibili con gli scopi sociali;
-
promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso
iniziative di natura ricreativa, culturale, ludico-sportiva, religiosa, sociale
e assistenziale, per dare agli anziani, ai giovani e a tutta la popolazione,
momenti d’impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
-
incentivare l'organizzazione d’iniziative di solidarietà per sostenere persone
associate e non, in condizioni d’indigenza e per raccogliere fondi ai fini di
solidarietà, beneficenza o d’autofinanziamento;
-
favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente d’incontri per
reciproci scambi d’idee e conoscenze, con le giovani generazioni e le scuole
d’ogni ordine e grado, le altre Associazioni e le forze politico-sociali del
territorio;
-
svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il
raggiungimento dei fini che l’associazione si propone.
2.
In particolare, qualora si aderisse ad un’Associazione di Promozione Sociale
nazionale, riconosciuta dal Ministro dell'Interno quale ente con finalità
assistenziali, per i propri associati, potrà allestire, nelle sedi in cui
vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la
somministrazione di alimenti e bevande.
3.
Parimenti l'associazione potrà organizzare, sempre per i propri associati,
viaggi e soggiorni turistici come momento di socializzazione, di miglioramento
della salute e di sviluppo culturale.
4.
L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di
iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre
la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle
aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali e dai partiti
politici.
5.
L’associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere
qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, economica e finanziaria che si
rendesse necessaria.
Art. 4 – Organi sociali
1.
Gli organi dell'associazione sono l'assemblea dei soci, il presidente ed il
consiglio di presidenza.
Art. 5 - Durata
1.
La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo
con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Titolo II -
I soci
Art. 6 - Ammissione
1.
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione, previa
iscrizione alla stessa, le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le
finalità e che si impegnino a realizzarli.
2.
La partecipazione all’associazione deve essere effettiva. Pertanto, è esclusa la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa e tutti gli associati
hanno diritto di voto per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei
regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
3.
Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, tutti i cittadini
italiani e gli immigrati in regola con le vigenti disposizioni di legge in
materia, senza preclusione alcuna in ordine al sesso, razza e religione che:
-
abbiano compiuto diciotto anni;
-
condividono lo statuto ed i regolamenti;
-
siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.
4.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una
domanda su apposito modulo.
5.
La validità della qualità di socio, efficacemente
conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione e pagamento
della quota associativa, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da
parte del Consiglio di Presidenza il cui giudizio deve sempre essere motivato e
contro la cui decisione
è ammesso appello all’assemblea generale dei soci.
Art. 7 - Diritti dei soci
1.
Ogni socio, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e la modificazione
dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi
dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli
organi dell'Associazione.
2.
Gli impianti, le strutture, i servizi, le attività promosse e organizzate
dall’associazione sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto a
fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
Art. 8 – Doveri
dei soci
1.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua. L’ammontare
della quota
ed il termine di versamento sarà stabilito annualmente dal
Consiglio di Presidenza ed approvata dall’Assemblea generale dei soci.
2.
La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non
rivalutabile.
3.
La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte e non può essere rivalutata.
4.
I soci sono tenuti al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi preposti.
5.
Le persone che partecipano alle attività dell’associazione devono mantenere
contegno corretto, improntato a spirito associativo e rispondono di eventuali
danni causati all’Associazione.
Art. 9 - Decadenza dei soci
1.
I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
-
dimissione volontaria;
-
morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della
quota associativa. In tal caso la decadenza del socio è automatica per l’anno in
corso e non necessita di alcuna formalità;
-
radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di
Presidenza, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute
disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta,
costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2.
Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio di Presidenza deve essere
ratificato dall'assemblea generale dei soci. Nel corso di tale assemblea, alla
quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in
contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il
provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento
dell’assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.
3.
Il socio può presentare le proprie dimissioni dall’associazione in qualsiasi
momento, purché non vi siano pendenze o impegni economici assunti dall’Assemblea
dei soci per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da socio
devono essere presentate per iscritto al Consiglio di Presidenza
dell’associazione.
4.
La cessazione comporta automaticamente la perdita di eventuali cariche ricoperte
nell’associazione.
5.
I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote
associative annuali versate.
Art. 10 – Soci onorari
1.
Il Consiglio di Presidenza ha facoltà di nominare “soci onorari” persone che si
siano distinti per determinati meriti professionali oppure abbiano contribuito
in maniera sostanziale allo sviluppo dell’Associazione.
Titolo III -
L'Assemblea dei
soci
Art. 11 - Assemblea
1.
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione
ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente
convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le
deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati,
anche se non intervenuti o dissenzienti.
2.
L’assemblea generale dei soci è convocata dal Consiglio di Presidenza di propria
iniziativa o a richiesta motivata di almeno un terzo dei soci associati in
regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne
propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da
parte del Consiglio di Presidenza.
3.
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque,
in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4.
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo sette giorni prima
mediante le modalità indicate nel successivo articolo 31. Nella convocazione
dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza
e l’elenco delle materie da trattare.
5.
Inoltre, l'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio di Presidenza,
almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.
Art. 12 - Diritti di partecipazione
1.
Gli organi amministrativi sono liberamente eletti dai soci.
2.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie
dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.
3.
Ciascun socio ha un solo voto. Le votazioni avvengono per
alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto.
Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro
mezzo equipollente.
4.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più
di un associato.
Art. 13 - Compiti dell'assemblea
1.
Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali
dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per
la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti
attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella
competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al
suo esame.
2.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice-Presidente.
3.
L’assemblea nomina, se necessario, due scrutatori.
4.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine
delle votazioni.
5.
Di ogni assemblea si dovrà redigere a cura del Segretario apposito verbale
firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due
scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli
associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio di Presidenza a
garantirne la massima diffusione.
6.
In caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina un sostituto.
7.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea
sia redatto da un notaio.
Art. 14 - Validità assemblea ordinaria
1.
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la
presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera
validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha
diritto ad un voto.
2.
In caso di mancata costituzione, l’assemblea deve essere nuovamente convocata.
Nell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere fissato il giorno per la
seconda convocazione. Questa può aver luogo anche nello stesso giorno fissato
per la prima.
3.
In seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che
avrebbero dovuti essere trattati nella prima, qualunque sia il numero degli
associati intervenuti e delibera validamente con voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
4.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la
loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Art. 15 - Assemblea straordinaria
1.
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Presidenza con
avviso consegnato ai soci almeno 10 giorni prima dell’adunanza.
2.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e
modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali
immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione. In
quest’ultimo caso, la stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti
anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed
immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione
del patrimonio sociale ai sensi del successivo art. 29.
Art. 16 - Validità assemblea straordinaria
1.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre
quarti degli associati e delibera validamente con voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Titolo IV -
Il Presidente
Art. 17 – Il Presidente
1.
Il Presidente,
eletto direttamente dall’Assemblea generale dei
soci, ha legale rappresentanza
dell'Associazione tanto nei rapporti interni che in
quelli esterni, sia negli affari ordinari che in quelli straordinari, ed anche
in sede giudiziaria.
2.
Egli dirige i lavori del Consiglio di Presidenza e delle Assemblee ed ha cura
che sia data esecuzione alle delibere.
3.
E' legittimato altresì ad adottare i provvedimenti di urgenza motivata,
riferendone alla prima adunanza del Consiglio di Presidenza.
4.
Il Presidente ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:
-
convoca e presiede le sedute del Consiglio di Presidenza,
presiede l’assemblea dei soci
e cura l’esecuzione delle relative delibere;
-
promuove e coordina l'attività dell’associazione;
-
stipula gli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività
dell’associazione, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza;
-
dispone il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate, apre e chiude
conti correnti bancari e postali in conformità alle deliberazioni del Consiglio
di Presidenza;
-
assicura la tempestiva compilazione dei rendiconti;
-
esegue verifiche periodiche di cassa;
-
sorveglia la conservazione dei locali, arredi e cose di proprietà
dell’Associazione;
-
cura l’esatta osservanza del regolamento da parte di tutti i soci;
-
esegue ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio di Presidenza.
Art. 18 – Provvedimento di sfiducia
1.
In caso di grave inadempienze, il Consiglio di Presidenza oppure un quarto dei
soci in regola con il pagamento della quota associativa può proporre di
sfiduciare il Presidente. In tal caso, il provvedimento di sfiducia assunto dal
Consiglio di Presidenza oppure proposto dagli associati deve essere ratificato
dall'assemblea generale dei soci. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve
essere presente il Presidente sfiduciato, si procederà in contraddittorio con
l’interessato ad una disamina degli addebiti. Se l’assemblea ratifica la
sfiducia, nella medesima sede si procederà ed eleggere un nuovo Presidente.
Titolo V -
Il Consiglio di Presidenza
Art. 19 - Consiglio di Presidenza
1.
L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Presidenza composto da un
numero dispari di membri compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di
undici membri: il Presidente, il Parroco pro-tempore della Parrocchia di S.
Eugenia di Collefracido ed il restante dei membri eletti tra gli associati dalla
Assemblea generale dei soci.
2.
Nel caso di un consiglio composto da undici membri, almeno due dovranno essere
di sesso opposto.
3.
Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative sono liberamente
eleggibili alle cariche sociali.
4.
I consiglieri designati dalla Assemblea durano in carica tre anni e possono
essere rieletti.
5.
Possono far parte del Consiglio di Presidenza solo i soci in regola con il
pagamento delle quote associative e non abbiano riportato condanne passate in
giudicato per delitti non colposi.
6.
Ai consiglieri non è dovuto alcun compenso.
Art. 20 – Cariche
1.
Il Consiglio di Presidenza nomina fra i membri: il Vice Presidente, il
Segretario e il Tesoriere e, inoltre, può attribuire eventuali deleghe ed
incarichi speciali a propri membri.
2.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento
temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
3.
Il Segretario
ha il compito di:
-
provvedere all’aggiornamento dell’elenco dei soci;
-
disbrigare le pratiche burocratiche;
-
redigere e conservare i verbali delle Assemblee soci e del Consiglio di
Presidenza;
-
è
responsabile della custodia e dell’ordine degli atti d’ufficio.
4.
Il Tesoriere cura l'amministrazione contabile dell'Associazione e si incarica
della tenuta e conservazione dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei
pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio di Presidenza.
5.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Eventuali spese o
rimborsi, spese dimostrate e non rinviabili e/o evitabili, dovranno essere
concordate e definite con il Consiglio di Presidenza ed annotate nella
contabilità.
Art. 21 – Convocazioni Consiglio
1.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri. La
convocazione dell’assemblea deve essere fatta almeno tre giorni prima con le
modalità indicate nell’art. 31.
Art. 22 – Riunioni del Consiglio
1.
Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono presiedute dal Presidente in carica
coadiuvato nella redazione dei verbali dal Segretario. Qualora fosse assente il
Presidente del Consiglio, la riunione verrebbe presieduta dal Vice Presidente.
2.
Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito con la presenza della
maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del
Presidente è determinante.
3.
Tutti i membri debbono partecipare alle riunioni del
Consiglio e in caso di assenza devono giustificarsi con anticipo. Nei casi di
accumulo di più di tre assenze continuative ingiustificate,
si è soggetti a diffida, da parte del Consiglio di
Presidenza. Il reiterarsi dell’infrazione attribuisce al Consiglio la facoltà di
procedere alla radiazione dall’incarico, fermi restando gli obblighi finanziari
assunti precedentemente. In tal caso il Consiglio surroga il Consigliere con il
primo dei non eletti, nel rispetto delle quote di cui all’art. 19.
4.
Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è
possibile delegare un altro Consigliere.
5.
Ad esso partecipano i membri del Consiglio stesso e altre persone, appositamente
invitate, anche se estranee all’Associazione. Le persone estranee
all’Associazione non possono partecipare allo svolgimento delle votazioni.
6.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un
verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo
stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità
ritenute più idonee dal Consiglio di Presidenza atte a garantirne la massima
diffusione.
Art. 23 - Dimissioni
1.
Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare uno o più consiglieri,
l’assemblea generale dei soci provvederà ad eleggere i consiglieri mancanti, nel
rispetto comunque delle quote stabilite dall’art. 19.
2.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora
per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei
suoi componenti. In tal caso, deve essere convocata senza indugio l'Assemblea
generale dei soci, per l’elezione del nuovo Consiglio.
Art. 24 - Compiti del Consiglio di Presidenza
1.
Il Consiglio di Presidenza è legittimato a compiere tutti
gli atti volti al conseguimento dello scopo associativo, eccettuati solo quelli
riservati dallo Statuto all’Assemblea.
Spetta pertanto al Consiglio:
-
deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
-
redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
-
decide sugli investimenti patrimoniali;
-
fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta
all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o
venga chiesto dai soci;
-
redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
-
adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere
necessari;
-
attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni
dell’assemblea generale dei soci;
-
provvedere alla gestione delle attività sociali,
autorizzando le relative entrate
e spese;
-
elaborare il programma operativo dell'Associazione e curarne la realizzazione;
-
eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
-
attivare la più idonea promozione esterna dell'attività e dell'immagine della
Associazione;
-
determinare l'ammontare annuo delle quote associative.
-
stabilire le contribuzioni dei soci e degli altri partecipanti alle varie
iniziative.
Titolo VI -
Entrate e spese
Art. - 25 Il rendiconto
1.
Il Consiglio di Presidenza redige annualmente il
rendiconto economico-finanziario dell’associazione da sottoporre
all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la
situazione economico-finanziaria dell’associazione, con separata indicazione
dell’eventuale
attività commerciale posta in essere accanto
all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di
accompagnamento.
2.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della
associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli
associati.
3.
Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di
tutti gli associati.
Art. 26 - Anno sociale
1.
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1°
gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 27 – Patrimonio
1.
Il patrimonio dell’associazione
è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque
appartenenti all'Associazione medesima.
Art. 28 – Risorse economiche
1.
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo
svolgimento delle sue attività da:
quote associative annue e contributi dei soci;
contributi di privati e imprese;
eredità, donazioni e legati;
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti
pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi
realizzati nell’ambito dei fini statutari;
contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o
agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche
quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell’associazionismo di promozione sociale.
Art. 29 – Divieti ed obblighi
1.
Durante la vita dell’associazione non potranno essere
distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale, salvo che la destinazione non siano imposte dalla legge.
2.
In considerazione delle finalità istituzionali non
lucrative dell’associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno
rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, salvo diverse
disposizione di legge.
3.
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio
residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
Titolo VII -
Modifiche allo statuto e disposizioni finali
Art. 30 – Modifiche
1.
Il presente statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea
straordinaria dei soci.
2.
Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio di
Presidenza dell’Associazione.
Art. 31 – Convocazioni
1.
Le assemblee ordinarie dei Soci e le riunioni del Consiglio di Presidenza devono
essere convocate mediante affissione dell’avviso di convocazione nella bacheca
dell’Associazione e mediante pubblicazione nel sito internet dell’associazione,
se disponibile.
Art. 32 - Norma di rinvio
1.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano i
regolamenti approvati dall’assemblea degli associati ed in subordine le norme
del codice civile.