COLLEFRACIDO.IT

HOME PAGE ASSOCIAZIONE  

 

Ad integrazione di quanto già previsto nello statuto, nel mese di gennaio 2010 è stato adottato un regolamento generale in modo che questa associazione potesse intraprendere la propria attività.

Successivamente, il consiglio di presidenza ha rilevato la necessità di adottare un nuovo statuto, soprattutto al fine di prevedere alcune clausole obbligatorie per legge.

Pertanto, è stata predisposta una bozza lavoro osservando le seguenti linee guida: 

- finalità di promozione sociale;

-  adozione delle clausole obbligatorie per legge;

- integrazione del nuovo statuto, per quanto possibile, con le disposizioni previste dal regolamento generale previgente.

A seguito dell'assemblea straordinaria dei soci del 28 dicembre 2010, è stato così approvato il seguente statuto, che sostituisce il precedente approvato in sede di costituzione dell'associazione.

 

Statuto Associazione 6 Aprile

 

Titolo I - Disposizioni generali

 

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

1.     E' costituita ai sensi del codice civile una associazione senza scopo di lucro denominata “6 APRILE”, con sede sociale in L’Aquila, fraz. Collefracido, via Monsignor Giovanni Ceci, d’ora in avanti designata semplicemente come Associazione,  operante ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulle Attività di Promozione Sociale.

 

Art. 2 – Finalità

1.     L'Associazione è un istituto unitario apolitico e non ha scopo di lucro, persegue finalità di utilità e solidarietà sociale a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

2.     L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti.

 

Art. 3 – Attività principali

1.     Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione si propone di:

-       predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento d’attività e servizi compatibili con gli scopi sociali;

-       promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura ricreativa, culturale, ludico-sportiva, religiosa, sociale e assistenziale, per dare agli anziani, ai giovani e a tutta la popolazione, momenti d’impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;

-       incentivare l'organizzazione d’iniziative di solidarietà per sostenere persone associate e non, in condizioni d’indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza o d’autofinanziamento;

-       favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente d’incontri per reciproci scambi d’idee e conoscenze, con le giovani generazioni e le scuole d’ogni ordine e grado, le altre Associazioni e le forze politico-sociali del territorio;

-       svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l’associazione si propone.

2.     In particolare, qualora si aderisse ad un’Associazione di Promozione Sociale nazionale, riconosciuta dal Ministro dell'Interno quale ente con finalità assistenziali, per i propri associati, potrà allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.

3.     Parimenti l'associazione potrà organizzare, sempre per i propri associati, viaggi e soggiorni turistici come momento di socializzazione, di miglioramento della salute e di sviluppo culturale.

4.     L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali e dai partiti politici.

5.     L’associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, economica e finanziaria che si rendesse necessaria.

 

Art. 4 – Organi sociali

1.     Gli organi dell'associazione sono l'assemblea dei soci, il presidente ed il consiglio di presidenza.

 

Art. 5 - Durata

1.     La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

 

Titolo II - I soci

Art. 6 - Ammissione

1.     Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa, le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli.

2.     La partecipazione all’associazione deve essere effettiva. Pertanto, è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e tutti gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

3.     Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, tutti i cittadini italiani e gli immigrati in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia, senza preclusione alcuna in ordine al sesso, razza e religione che:

-       abbiano compiuto diciotto anni;

-       condividono lo statuto ed i regolamenti;

-       siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.

4.     Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

5.     La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione e pagamento della quota associativa, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio di Presidenza il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione  è ammesso appello all’assemblea generale dei soci.

 

Art. 7 - Diritti dei soci

1.     Ogni socio, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

2.     Gli impianti, le strutture, i servizi, le attività promosse e organizzate dall’associazione sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto a fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.

 

Art. 8 – Doveri  dei soci

1.     I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua. L’ammontare della quota  ed il termine di versamento sarà stabilito annualmente dal Consiglio di Presidenza ed approvata dall’Assemblea generale dei soci.

2.     La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

3.     La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non può essere rivalutata.

4.     I soci sono tenuti al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi preposti.

5.     Le persone che partecipano alle attività dell’associazione devono mantenere contegno corretto, improntato a spirito associativo e rispondono di eventuali danni causati all’Associazione.

 

Art. 9 - Decadenza dei soci

1.  I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

-       dimissione volontaria;

-       morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa. In tal caso la decadenza del socio è automatica per l’anno in corso e non necessita di alcuna formalità;

-       radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Presidenza, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2.     Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio di Presidenza deve essere ratificato dall'assemblea generale dei soci. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

3.     Il socio può presentare le proprie dimissioni dall’associazione in qualsiasi momento, purché non vi siano pendenze o impegni economici assunti dall’Assemblea dei soci per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio di Presidenza dell’associazione.

4.     La cessazione comporta automaticamente la perdita di eventuali cariche ricoperte nell’associazione.

5.     I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote associative annuali versate.

 

Art. 10 – Soci onorari

1.     Il Consiglio di Presidenza ha facoltà di nominare “soci onorari” persone che si siano distinti per determinati meriti professionali oppure abbiano contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo dell’Associazione.

 

Titolo III - L'Assemblea dei soci

Art. 11 - Assemblea

1.     L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2.     L’assemblea generale dei soci è convocata dal Consiglio di Presidenza di propria iniziativa o a richiesta motivata di almeno un terzo dei soci associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio di Presidenza.

3.     L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4.     La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo sette giorni prima mediante le modalità indicate nel successivo articolo 31. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

5.     Inoltre, l'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio di Presidenza, almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

 

Art. 12 - Diritti di partecipazione

1.     Gli organi amministrativi sono liberamente eletti dai soci.

2.     Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.

3.     Ciascun socio ha un solo voto. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto.  Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

4.     Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

 

Art. 13 - Compiti dell'assemblea

1.     Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

2.     Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.

3.     L’assemblea nomina, se necessario, due scrutatori.

4.     Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

5.     Di ogni assemblea si dovrà redigere a cura del Segretario apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio di Presidenza a garantirne la massima diffusione.

6.     In caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina un sostituto.

7.     L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.

 

Art. 14 - Validità assemblea ordinaria

1.     L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2.     In caso di mancata costituzione, l’assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima.

3.     In seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuti essere trattati nella prima, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4.     Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

 

Art. 15 - Assemblea straordinaria

1.     L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Presidenza con avviso consegnato ai soci almeno 10 giorni prima dell’adunanza.

2.     L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione. In quest’ultimo caso, la stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del successivo art. 29.

 

Art. 16 - Validità assemblea straordinaria

1.     L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2.     Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

Titolo IV - Il Presidente

Art. 17 – Il Presidente

1.     Il Presidente,  eletto direttamente dall’Assemblea generale dei soci, ha legale rappresentanza  dell'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, sia negli affari ordinari che in quelli straordinari, ed anche in sede giudiziaria.

2.     Egli dirige i lavori del Consiglio di Presidenza e delle Assemblee ed ha cura che sia data esecuzione alle delibere.

3.     E' legittimato altresì ad adottare i provvedimenti di urgenza motivata, riferendone alla prima adunanza del Consiglio di Presidenza.

4.     Il Presidente ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:

-       convoca e presiede le sedute del Consiglio di Presidenza, presiede l’assemblea dei soci  e cura l’esecuzione delle relative delibere;

-       promuove e coordina l'attività dell’associazione;

-       stipula gli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività dell’associazione, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza;

-       dispone il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate, apre e chiude conti correnti bancari e postali in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Presidenza;

-       assicura la tempestiva compilazione dei rendiconti;

-       esegue verifiche periodiche di cassa;

-       sorveglia la conservazione dei locali, arredi e cose di proprietà dell’Associazione;

-       cura l’esatta osservanza del regolamento da parte di tutti i soci;

-       esegue ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio di Presidenza.

 

Art. 18 – Provvedimento di sfiducia

1.     In caso di grave inadempienze, il Consiglio di Presidenza oppure un quarto dei soci in regola con il pagamento della quota associativa può proporre di sfiduciare il Presidente. In tal caso, il provvedimento di sfiducia assunto dal Consiglio di Presidenza oppure proposto dagli associati deve essere ratificato dall'assemblea generale dei soci. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere presente il Presidente sfiduciato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Se l’assemblea ratifica la sfiducia, nella medesima sede si procederà ed eleggere un nuovo Presidente.

 

Titolo V - Il Consiglio di Presidenza

Art. 19 - Consiglio di Presidenza

1.     L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Presidenza composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di undici membri: il Presidente, il Parroco pro-tempore della Parrocchia di S. Eugenia di Collefracido ed il restante dei membri eletti tra gli associati dalla Assemblea generale dei soci.

2.     Nel caso di un consiglio composto da undici membri, almeno due dovranno essere di sesso opposto.

3.     Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.

4.     I consiglieri designati dalla Assemblea durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

5.     Possono far parte del Consiglio di Presidenza solo i soci in regola con il pagamento delle quote associative e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

6.     Ai consiglieri non è dovuto alcun compenso.

 

Art. 20 – Cariche

1.     Il Consiglio di Presidenza nomina fra i membri: il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere e, inoltre, può attribuire eventuali deleghe ed incarichi speciali a propri membri.

2.     Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

3.     Il Segretario ha il compito di:

-       provvedere all’aggiornamento dell’elenco dei soci;

-       disbrigare le pratiche burocratiche;

-       redigere e conservare i verbali delle Assemblee soci e del Consiglio di Presidenza;

-       è responsabile della custodia e dell’ordine degli atti d’ufficio.

4.     Il Tesoriere cura l'amministrazione contabile dell'Associazione e si incarica della tenuta e conservazione dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio di Presidenza.

5.     Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Eventuali spese o rimborsi, spese dimostrate e non rinviabili e/o evitabili, dovranno essere concordate e definite con il Consiglio di Presidenza ed annotate nella contabilità.

 

Art. 21 – Convocazioni Consiglio

1.     Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri. La convocazione dell’assemblea deve essere fatta almeno tre giorni prima con le modalità indicate nell’art. 31.

 

Art. 22 – Riunioni del Consiglio

1.     Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato nella redazione dei verbali dal Segretario. Qualora fosse assente il Presidente del Consiglio, la riunione verrebbe presieduta dal Vice Presidente.

2.     Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

3.     Tutti i membri debbono partecipare alle riunioni del Consiglio e in caso di assenza devono giustificarsi con anticipo. Nei casi di accumulo di più di tre assenze continuative ingiustificate,  si è soggetti a diffida, da parte del Consiglio di Presidenza. Il reiterarsi dell’infrazione attribuisce al Consiglio la facoltà di procedere alla radiazione dall’incarico, fermi restando gli obblighi finanziari assunti precedentemente. In tal caso il Consiglio surroga il Consigliere con il primo dei non eletti, nel rispetto delle quote di cui all’art. 19.

4.     Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile delegare un altro Consigliere.

5.     Ad esso partecipano i membri del Consiglio stesso e altre persone, appositamente invitate, anche se estranee all’Associazione. Le persone estranee all’Associazione non possono partecipare allo svolgimento delle votazioni.

6.     Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio di Presidenza atte a garantirne la massima diffusione.

 

Art. 23 - Dimissioni

1.     Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare uno o più consiglieri, l’assemblea generale dei soci provvederà ad eleggere i consiglieri mancanti, nel rispetto comunque delle quote stabilite dall’art. 19.

2.     Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso, deve essere convocata senza indugio l'Assemblea generale dei soci, per l’elezione del nuovo Consiglio.

 

Art. 24 - Compiti del Consiglio di Presidenza

1.     Il Consiglio di Presidenza è legittimato a compiere tutti gli atti volti al conseguimento dello scopo associativo, eccettuati solo quelli riservati dallo Statuto all’Assemblea.
Spetta pertanto al Consiglio:

-       deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

-       redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;

-       decide sugli investimenti patrimoniali;

-       fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

-       redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

-       adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

-       attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea generale dei soci;

-       provvedere alla gestione delle attività sociali, autorizzando le relative entrate  e spese;

-       elaborare il programma operativo dell'Associazione e curarne la realizzazione;

-       eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

-       attivare la più idonea promozione esterna dell'attività e dell'immagine della Associazione;

-       determinare l'ammontare annuo delle quote associative.

-       stabilire le contribuzioni dei soci e degli altri partecipanti alle varie iniziative.

 

Titolo VI - Entrate e spese

Art. - 25 Il rendiconto

1.     Il Consiglio di Presidenza redige annualmente il rendiconto economico-finanziario dell’associazione da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale  attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

2.     Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3.     Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

 

Art. 26 - Anno sociale

1.     L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Art. 27 – Patrimonio

1.     Il patrimonio dell’associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima.

 

Art. 28 – Risorse economiche

1.     L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

ž   quote associative annue e contributi dei soci;

ž   contributi di privati e imprese;

ž   eredità, donazioni e legati;

ž   contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

ž   contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

ž   entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

ž   proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

ž   erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;

ž   entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

ž   altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

 

Art. 29 – Divieti ed obblighi

1.     Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione non siano imposte dalla legge.

2.     In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell’associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, salvo diverse disposizione di legge.

3.     In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Titolo VII -

Modifiche allo statuto e disposizioni finali

Art. 30 – Modifiche

1.     Il presente statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea straordinaria dei soci.

2.     Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio di Presidenza dell’Associazione.

 

Art. 31 – Convocazioni

1.     Le assemblee ordinarie dei Soci e le riunioni del Consiglio di Presidenza devono essere convocate mediante affissione dell’avviso di convocazione nella bacheca dell’Associazione e mediante pubblicazione nel sito internet dell’associazione, se disponibile.

 

Art. 32 - Norma di rinvio

1.     Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano i regolamenti approvati dall’assemblea degli associati ed in subordine le norme del codice civile.